Sez. L, Sentenza n. 4953 del 06/05/1995 (Rv. 492143 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | "Ius variandi" del datore di lavoro - Limitazioni ex art. 2103 cod. civ. - Insussistenza - Poteri discrezionali nella ipotesi del "mutamento dei sistemi di esercizio" - Assegnazione a qualifiche immediatamente inferiori - Liceità - Fattispecie relativa alla generalizzazione dell'esercizio con biglietteria automatica ed agente unico ed alla retrocessione di agenti non più idonei alle mansioni di conducenti di linea ed assegnati al settore della rivendita a terra dei biglietti.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in regime di concessione - costituente una forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato e soggetto alla normativa speciale (integrante un "corpus" compiuto ed organico) del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, del relativo regolamento - All. A) e della relativa legislazione modificativa ed integrativa - non sono applicabili i limiti al potere del datore di lavoro di variare le mansioni dei dipendenti posti dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 13 legge n. 300 del 1970). In particolare la normativa speciale (art. 26, secondo e terzo comma, del regolamento All. A) riconosce al datore di lavoro poteri dal contenuto intensamente discrezionale in relazione all'ipotesi di "mutamento dei sistemi di esercizio", in quanto debitamente autorizzato dall'autorità governativa. In tal caso, infatti, l'azienda, per le qualifiche per cui risultino eccedenze (salva l'estrema soluzione dei provvedimenti espulsivi) può assegnare i dipendenti, nei limiti del possibile, e con riferimento ai soli posti in organico, a qualifiche immediatamente inferiori a quelle precedentemente rivestite. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il comportamento dell'azienda che, nel quadro della generalizzazione dell'esercizio con biglietteria automatica ed agente unico, dopo aver retrocesso agenti non più idonei alla mansione di conducenti di linea alla qualifica immediatamente inferiore di operaio qualificato con adibizione in soprannumero all'officina, successivamente, in dipendenza sia dell'annullamento di questo provvedimento da parte dell'organo di controllo, sia della valutazione che la piena utilizzazione di tali dipendenti poteva avvenire solo nel settore della rivendita a terra dei biglietti, li aveva assegnati a questa mansione e al corrispondente inquadramento, inferiore di un ulteriore livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)