Sez. 3, Sentenza n. 3721 del 21/10/1976 (Rv. 382418 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DELL'IACP - RISOLUZIONE - PROCEDURE APPLICABILI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DELL'IACP - RISOLUZIONE - PROCEDURE APPLICABILI.*
La locazione di un alloggio dell'istituto case popolari e soggetta, nel suo contenuto privatistico (che si aggiunge al rapporto pubblicistico nascente dal provvedimento di assegnazione), alle cause di risoluzione previste dal codice civile, e l'istituto puo, per ottenere la risoluzione, ricorrere, a sua discrezione, cosi al processo di cognizione ordinaria, come al procedimento speciale di cui agli artt 657 e segg cod proc civ, come, ancora, al procedimento sommario di cui all'art 32 RD n 1165 del 1938. Solo per quest'ultimo e necessaria l'attestazione di morosita rilasciata dal Presidente dell'istituto. (V 492/1972, mass n 356467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)