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Sez. U, Sentenza n. 5249 del 18/10/1984 (Rv. 436976 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ATTUAZIONE MEDIANTE RAPPORTO DI LOCAZIONE - EFFETTI - CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PREVISTE DAL CODICE CIVILE O DALLE PARTI - OPERATIVITÀ - AZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RISOLUZIONE - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436976-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ATTUAZIONE MEDIANTE RAPPORTO DI LOCAZIONE - EFFETTI - CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PREVISTE DAL CODICE CIVILE O DALLE PARTI - OPERATIVITÀ - AZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RISOLUZIONE - PROPONIBILITÀ.*

In tema di edilizia economica e popolare, la natura privatistica del rapporto di locazione, con o senza patto di futura vendita, a mezzo del quale viene attuato il provvedimento di assegnazione dell'alloggio, comporta che il rapporto stesso resta soggetto alla normale disciplina della risoluzione della locazione, per le cause previste dal codice civile od espressamente contemplate dai contraenti, con la conseguenza che, verificatasi una di dette cause, ancorché rilevante pure nell'ambito del rapporto pubblicistico di assegnazione come ragione di revoca di essa, deve riconoscersi la facoltà dell'ente concedente di agire davanti al giudice ordinario al fine di conseguire la risoluzione della locazione secondo la comune disciplina negoziale (nella specie, trattavasi di domanda di risoluzione per violazione dell'Obbligo dell'assegnatario-locatario di occupare l'alloggio e di non cederlo ad altri, oggetto di specifico patto). (V 4468/82, mass n 422460; (V 3721/76, mass n 382418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)