Sez. 1, Sentenza n. 8981 del 21/08/1991 (Rv. 473585 - 01)
Tributi (In generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi della impugnazione | Disciplina anteriore all'1 gennaio 1982 - Nuovi motivi di ricorso - Deduzione - Ammissibilità.
Tributi (In generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi della impugnazione
Nel giudizio di secondo grado dinanzi alle commissioni tributarie, con riguardo alla disciplina anteriore all'1 gennaio 1982, data di entrata in vigore del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (che ha modificato, tra l'altro, l'art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed ha aggiunto l'art. 19-bis), era consentito al contribuente di dedurre nuovi motivi di ricorso, atteso che gli articoli 15 e 19 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo originario - riguardanti il giudizio di primo grado, ma richiamati per l'appello dai successivi art. 22 e 23 - non prescrivevano, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi del ricorso (art. 15) e consentivano al contribuente di dedurre (fino a dieci giorni precedenti la prima udienza) motivi ed eccezioni, ancorché non indicati nel ricorso (art. 19).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)