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Sez. 5, Sentenza n. 20652 del 25/10/2004 (Rv. 583213 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Ricorso - Requisiti - Modifiche recate al d.P.R. n. 636 del 1972 dal d.P.R. n. 739 del 1981 - Mancanza dei motivi - Motivi del tutto generici - Inammissibilità - Specificazione con successiva memoria integrativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583213-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ai sensi degli artt. 15 e 19-bis, nel testo vigente dal 1° gennaio 1982, data di entrata in vigore del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha modificato la prima disposizione ed introdotto la seconda, il ricorso in primo grado sfornito di motivi o basato su motivi del tutto generici è inammissibile e insuscettibile di essere sanato mediante la specificazione dei motivi contenuta nella successiva memoria integrativa ai sensi dell'art. 19-bis, la quale ha la funzione di integrare i motivi di ricorso ma non di supplire alla loro mancanza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)