Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 03/02/2009 Ud. (dep. 10/03/2009) Rv. 243120 - 01
LAVORO - IN GENERE | Tutela penale - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - Estensione della tutela alle attività non comportanti la lavorazione dell'amianto - Sussistenza.
LAVORO - IN GENERE
In tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sono soggette alla tutela penale (oggi prevista dal Tit. IX, Capo III, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima contemplata dall'abrogato D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277) non solo le attività in cui si svolgono lavorazioni dell'amianto, ma anche tutte quelle che comportano rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 257 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 258 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 259 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 262 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)