Sez. 6, Sentenza n. 9990 del 25/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017) Rv. 269645 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Condizione di ammissibilità al patteggiamento contenuta nell'art. 444, comma primo ter, cod. proc. pen. - Natura procedimentale - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione anche ai fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
La previsione contenuta nell'art. 444, comma primo ter, cod. proc. pen., che subordina, per alcuni delitti ivi indicati, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ha natura esclusivamente procedimentale quale condizione per accedere al rito speciale, con la conseguenza che la norma, introdotta con la legge 27 maggio 2015, n.69, trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/2015 num. 69 art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)