Sez. 6, Sentenza n. 25257 del 22/03/2018 Cc. (dep. 05/06/2018) Rv. 273656 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Condizione di ammissibilità al patteggiamento contenuta nell'art.444, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Natura procedimentale - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità anche ai fatti antecedenti all''entrata in vigore della norma.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di patteggiamento, l'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede, per alcuni delitti ivi indicati, un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena che, influendo sull'applicabilità e legittimità del rito, ha natura esclusivamente procedimentale; ne consegue che detta norma trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detto requisito opera "ab extrinseco" rispetto all'accordo, senza mutarne l'oggetto né influire sull'operatività della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)