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Sez. T, Ordinanza n. 4873 del 25/02/2025 (Rv. 674123-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Rimborso Irpef - Vittime del dovere e dei soggetti equiparati - Estensione dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico - Efficacia - Applicabilità - Limiti - Insussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2017-05-09
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674123-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di rimborso IRPEF, l'estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico, di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206 del 2004, operata dall'art. 1, comma 211, della l. 232 del 2016, ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.

Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3 com. 2, Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 211 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)