diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 17/11/2015 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266629 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Risultato posto a fondamento della decisione - Motivo di ricorso - Autorevolezza e persuasività del metodo scientifico adoperato - Esclusione - Dimostrazione della insufficienza a fondare il ragionamento probatorio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266629-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

In tema di valutazione delle prove, la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa la decisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della prova, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal perito e convalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio. (Fattispecie relativa alla testimonianza resa da minore vittima di abusi sessuali, ritenuta rispondente ai criteri di validazione richiesti dal cd. Statement Validity Analysis, attraverso il metodo denominato CBCA).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)