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Sez. 3, Ordinanza n. 19775 del 14/06/2026 (Rv. 678780-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità sanitaria - Assicurazione della struttura - Rischio assicurato - Responsabilità anche per il fatto degli ausiliari, ex art. 1228 c.c. - Assicurazione per conto altrui - Assenza di specifica previsione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678780-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità sanitaria, la copertura assicurativa della struttura, ancorché estesa ai fatti degli ausiliari, resta riferita al rischio proprio dell'assicurato, e non integra, in difetto di specifica previsione contrattuale, un'assicurazione per conto altrui e/o a favore dei medesimi ausiliari; ne consegue che il sanitario corresponsabile del danno non è, per ciò solo, titolare di un diritto alla manleva nei confronti dell'assicuratore della struttura, restando la sua posizione confinata nei rapporti interni tra coobbligati solidali, con le conseguenze che ne derivano in tema di eventuale regresso.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)