Sez. L, Sentenza n. 6085 del 29/05/1991 (Rv. 472426 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Limite di reddito - Fonte della prova relativa - Speciale certificazione del competente ufficio finanziario - Previa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti resa dal richiedente e inviata dall'INPS agli uffici giudiziari - Necessità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere
L'unica fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto alla pensione sociale è costituita dalla speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni con legge 16 aprile 1974 n. 114); è quindi necessaria ai suddetti fini la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, resa dal richiedente sul previsto modulo e successivamente inviata dall'INPS agli uffici finanziari.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)