Sez. L, Sentenza n. 1826 del 20/02/1995 (Rv. 490540 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Diritto degli ultrassessantacinquenni ex art. 53 del 1969 - Contestazione dell'I.N.P.S. in appello relativa alla forma della dichiarazione sostitutiva in ordine alla situazione reddituale, in mancanza di deduzione della non conformità alla certificazione ex art. 26 legge n. 53 del 1969 - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo e la memoria difensiva delimitano già "ab initio", processualmente e nel merito, l'intero ambito del dibattito, con i temi e i punti da discutere, che alle parti non è consentito, tanto meno in appello di ampliare a seconda delle proprie esigenze difensive. Pertanto, con riguardo alla situazione reddituale condizionante il diritto alla pensione sociale riconosciuto agli ultrassessantacinquenni dalla legge n. 53 del 1969, non è consentito all'I.N.P.S. di contestare in appello l'ammissibilità sotto il profilo formale della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 24 della legge n. 114 del 1977, ove di tale documento l'Istituto stesso non abbia nella precedente fase sostenuto la non conformità alla certificazione prevista dall'art. 26 della citata legge del 1969, limitandosi a negare, sul piano sostanziale, la sussistenza del requisito reddituale in base ad una propria valutazione (difforme da quella della sentenza da esso appellata) del contenuto della detta dichiarazione sostitutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)