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Sez. L, Sentenza n. 25250 del 14/12/2010 (Rv. 615833 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Del giudizio di primo grado - Da parte del giudice d'appello - Motivazione - Ingiustificato rifiuto di proposta transattiva per importo superiore a quello successivamente riconosciuto in appello - Adeguatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615833-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In materia di spese processuali, il provvedimento di compensazione per giusti motivi delle spese del giudizio di primo grado è adeguatamente motivato ove si fondi sull'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva, proveniente dalla controparte, per una somma superiore a quella successivamente riconosciuta dal giudice d'appello, assumendo rilievo tale condotta quale comportamento processuale idoneo a fondare la decisione sulle spese, restando inapplicabili le condizioni di validità dell'offerta, di cui all'art. 1208 cod. civ., che operano esclusivamente nell'ambito dei principi sull'adempimento delle obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)