Sez. 5, Sentenza n. 10594 del 09/05/2007 (Rv. 597335 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Dottore commercialista - Redditi prodotti in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, il combinato disposto degli artt.3, primo comma, lett. c) e 8 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui all'art. 49, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza menzionare quelle di cui al secondo comma, lettera a), della medesima disposizione, esclude l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1992 num. 446 art. 2, Decreto Legisl. 15/12/1992 num. 446 art. 3, Decreto Legisl. 15/12/1992 num. 446 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)