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Sez. 5, Sentenza n. 3677 del 16/02/2007 (Rv. 594814 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo - Presupposto - Autonoma organizzazione - Nozione - Accertamento - Giudizio di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Domanda di rimborso - Prova negativa - Onere a carico del contribuente - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di ragioniere commercialista.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594814-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all'art. 53, comma primo, del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di rimborso proposta da un ragioniere commercialista, affermando l'inesistenza di una struttura produttiva, in virtù dell'accertamento, non contestato in sede di legittimità, dell'assoluta inesistenza di personale dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, e della presenza di beni strumentali di modesta portata, costituiti da un computer ed un'autovettura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)