Sez. 5, Sentenza n. 3672 del 16/02/2007 (Rv. 594809 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'attività libero-professionale - Sussistenza - Presupposto - Autonoma organizzazione - Nozione - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di dottore commercialista.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, alla stregua dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, sono soggetti passivi dell'imposta, in quanto esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche coloro che svolgono attività libero-professionale, escluse soltanto le ipotesi di esercizio in forma occasionale o di attività che si estrinsecano in una collaborazione coordinata e continuativa. Presupposto per l'assoggettamento di tali attività ad imposizione è l'esistenza di un'autonoma organizzazione, la quale ricorre quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso, di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di rimborso presentata da un dottore commercialista, in base all'affermazione - non contestata dall'Agenzia delle entrate sotto il profilo motivazionale - che l'attività professionale del contribuente era imperniata in modo esclusivo sulla sua persona, essendo stato accertato che egli operava senza l'ausilio di dipendenti e con attrezzature minime, consistenti in mobili di ufficio, telefono, automezzo e "personal computer").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)