Sez. 1, Sentenza n. 10144 del 23/04/1979 Ud. (dep. 29/11/1979) Rv. 143522 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ESAME COME TESTIMONI DELLA PARTE LESA O DI SUOI CONGIUNTI - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ESAME COME TESTIMONI DELLA PARTE LESA O DI SUOI CONGIUNTI - CONDIZIONI.*
Nel vigente sistema processuale, ispirato al principio del libero convincimento del giudice - alla cui formazione puo concorrere qualsiasi elemento di prova acquisito al processo - anche le dichiarazioni - tanto piu se rese sotto il vincolo del giuramento - della parte lesa, costituita parte civile e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la persona offesa possono essere poste a base del convincimento del giudice con la sola esigenza di dimostrare che dette dichiarazioni siano state vagliate con la opportuna cautela.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)