diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 07/02/2001 (Rv. 544156 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di sindaco - Derivante dalla qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali rivestita da un prossimo congiunto del sindaco (ex art. 6 d.P.R. n. 570 del 1960) - Nozione - Impresa costituita in forma societaria, di persone o di capitali - Riconducibilità all'ambito della previsione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544156-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

L'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -, nel considerare incompatibile (a seguito della sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 450 del 2000, che ha in tal senso sostituito l'originaria previsione di ineleggibilità) con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che "coprano nell'amministrazione del comune il posto", tra gli altri, di "appaltatore di lavori o di servizi comunali", comprende nella nozione di appaltatore sia le imprese individuali sia le imprese costituite in forma societaria, di persone o di capitali, tale interpretazione essendo l'unica conforme alle finalità della norma, in relazione alle quali vengono in rilievo non l'imputazione del rapporto ma gli interessi economici da questo nascenti, suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente di cui il sindaco è rappresentante, ed essendo irragionevole, e contraria al principio di eguaglianza, l'opposta soluzione ermeneutica.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)