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Sez. 1, Sentenza n. 11959 del 08/08/2003 (Rv. 565779 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di sindaco - Art. 63, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Incompatibilità derivante dalla qualità di subappaltatore di lavori commissionati dal comune - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565779-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l'art. 63, comma primo, n. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, stabilendo che non può ricoprire la carica di sindaco colui il quale, come "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento" "ha parte", direttamente o indirettamente", in appalti nell'interesse del comune, tenuto conto della 'ratiò - prevedere una causa di incompatibilità a carico di quanti, per la loro posizione, versino in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l'ente- e della lettera della disposizione - che impedisce di riferire la locuzione esclusivamente al caso di assunzione formale della veste di parte del contratto- è applicabile qualora si accerti che l'eletto partecipi all'appalto quale titolare di un interesse specifico e proprio contrapposto a quello dell'ente locale e che, secondo le circostanze del caso concreto, è portatore di un interesse economico 'particolarè, suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente. Pertanto, la causa di incompatibilità è riferibile anche all'eletto che, rivestendo una delle qualità indicate nella succitata norma, abbia prestato la propria attività come subappaltatore nell'ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, in quanto l'autonomia e la distinzione strutturale dei due contratti valgono a delimitare l'ambito soggettivo di efficacia di ciascuno di essi e a determinare la disciplina che li concerne, senza tuttavia escludere la comunanza di interessi 'particolarì tra appaltatore e subappaltatore e la loro medesima posizione, sotto questo profilo, rispetto all'interesse del comune, ancor più in quanto la disciplina del subappalto nell'ambito dell'appalto pubblico è caratterizzata dalla sua subordinazione all'autorizzazione dell'autorità competente e dalla previsione di penetranti poteri di controllo della p.a..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 18/03/1990 num. 55 art. 18, Costituzione art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)