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Sez. U, Sentenza n. 2151 del 03/04/1980 (Rv. 405811 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - POTERI DEL PRETORE IN ORDINE AL QUANTUM DELLA SANZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405811-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - POTERI DEL PRETORE IN ORDINE AL QUANTUM DELLA SANZIONE.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, promosso a norma dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, il pretore adito e chiamato ad accertare la legittimita, anche formale, di detto provvedimento, e, pertanto, con riguardo al quantum della sanzione medesima, se non puo verificarne la concreta adeguatezza e congruita, in quanto cio coinvolge una valutazione amministrativa, puo sindacare la esistenza di una motivazione che dia adeguato conto di tale valutazione, e che evidenzi il rispetto, come base e premessa della relativa statuizione, dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge. (V 4892/78, mass n 394599; (V 2618/75, mass n 376574).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)