Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376574 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - NATURA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DI ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - NATURA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DI ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
L'opposizione avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni depenalizzate del codice della strada, configura una domanda di accertamento dell'illegittimita di atto amministrativo; il giudice adito con tale opposizione, pertanto, non puo indagare autonomamente sui fatti costitutivi della violazione attribuita al privato, ma deve limitarsi, al solo fine dell'eventuale disapplicazione dell'ordinanza, ad accertare la ricorrenza dei requisiti per la validita formale di essa, ivi compreso quello della motivazione, e successivamente, in caso di riconosciuta validita formale, a controllare la legittimita dei presupposti di fatto posti dal prefetto a fondamento dell'ingiunzione. (V 2864/73, mass n 366468; 1387/73, mass n 364049; (V 1646/72, mass n 358483).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)