Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 21/08/2013 (Rv. 627714 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) | Istanza creditoria ex art. 2891 cod. civ. - Decisione del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE)
In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 cod. civ., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 cod. proc. civ., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. cod. proc. civ. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 795, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)