Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22308 del 26/10/2011 (Rv. 620290 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza di revoca della sospensione del processo esecutivo - Reclamo al collegio ai sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. civ. - Ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo - Mancata declaratoria dell'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso un'ordinanza, emessa dal tribunale in composizione collegiale, su reclamo contro un provvedimento di revoca di una precedente ordinanza di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, con cui il ricorrente lamenti la mancata estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod.proc.civ., atteso che il provvedimento impugnato ha natura cautelare e provvisoria ed è, pertanto, privo del carattere di definitività e di decisorietà e, ove pure sia in contestazione non la revoca dell'ordinanza di sospensione, in sé considerata, ma il diniego o rigetto dell'istanza di estinzione, avverso il relativo provvedimento sarebbe esperibile il rimedio tipico previsto dallo stesso art. 624, terzo comma, nonché dall'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)