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Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011 (Rv. 620286 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento, a norma dell'art. 289 cod. proc. civ., o instaurazione della causa di merito - Ammissibilità - Mancanza sia dell'istanza di integrazione che dell'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo e immodificabilità del provvedimento sulle spese della fase sommaria.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620286-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)