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Sez. 5, Sentenza n. 853 del 12/12/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233758 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore legale - Responsabilità per l'operato dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233758-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 comma secondo cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)