Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 24/09/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 175211 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - POTERE DI RIESAME SU QUESTIONI NON SPECIFICAMENTE FORMULATE SUI MOTIVI - LIMITI - IMPUGNAZIONE SULLA MISURA DELLA PENA - RICONOSCIMENTO DI ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - POTERE DI RIESAME SU QUESTIONI NON SPECIFICAMENTE FORMULATE SUI MOTIVI - LIMITI - IMPUGNAZIONE SULLA MISURA DELLA PENA - RICONOSCIMENTO DI ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il principio stabilito dall'art. 515 cod. proc. pen. se pure può talora consentire una limitata estensione del potere di riesame a questioni non specificamente formulate con i motivi di impugnazione, richiede sempre almeno una connessione logico- giuridica con i punti della decisione oggetto di censura. Tale connessione però non può ravvisarsi tra il punto relativo alla misura della pena e il riconoscimento di una attenuante. (nella specie era stata riconosciuta in appello l'attenuante del danno di speciale tenuità su impugnativa dell'imputato rivolta alla sola misura della pena). (V mass n 163043; (V mass n 147698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)