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Sez. 3, Sentenza n. 20742 del 26/10/2004 (Rv. 577829 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Criteri tabellari - Natura - Norme di diritto o circostanze notorie - Esclusione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577829-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di danno biologico, la liquidazione per punto di invalidità effettuata dal giudice sulla scorta delle cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari sulla media dei precedenti giudiziari, si fonda sul potere del giudice di fare ricorso al potere equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Poiché dette tabelle non consistono in norme di diritto né rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle non può limitarsi a una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in che senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)