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Sez. 3, Sentenza n. 15001 del 05/08/2004 (Rv. 576741 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale spettante ai prossimi congiunti superstiti del leso - Liquidazione con metodo equitativo - Ammissibilità - Tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari - Utilizzabilità - Criteri tabellari per determinare la base di calcolo del danno morale.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576741-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Ai fini della liquidazione equitativa del danno morale e del danno biologico spettante ai congiunti superstiti della vittima deceduta nel corso o a seguito di un sinistro è legittimo l'eventuale ricorso - associato ad una adeguata personalizzazione dell'ammontare del danno al caso concreto - alle tabelle formulate da numerosi tribunali italiani, all'interno delle quali è presa in considerazione quale base di calcolo del danno morale subito dal leso una frazione del danno biologico che gli sarebbe spettato ove fosse sopravvissuto in condizione di totale invalidità, e quale base di calcolo per la liquidazione del danno morale al congiunto superstite una frazione di tale frazione di danno biologico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)