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Sez. 3, Sentenza n. 8169 del 23/05/2003 (Rv. 563472 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione con metodo equitativo - Ammissibilità - Tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari - Utilizzabilità - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563472-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette "tabelle" elaborate da alcuni uffici giudiziari. Tali tabelle, peraltro, non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice; ne consegue che il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, prima dare conto dei criteri indicati nelle tabelle (in termini generali e in forma concisa) e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva proceduto alla liquidazione del danno biologico conseguente ad un infortunio stradale occorso ad un soggetto sessantatreenne che gli aveva provocato una invalidità gravissima, pari al 65 %, applicando le tabelle a punto vigenti alla data della decisione di primo grado e non già le migliori tabelle vigenti al tempo della stessa decisione di appello, senza peraltro applicare alcun altro correttivo personalizzante relativo alle condizioni familiari, lavorative ed interrelazionali del danneggiato.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)