Sez. L, Sentenza n. 741 del 19/01/2004 (Rv. 569492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Recesso "ad nutum" - Mancanza di preavviso - Disciplina ex art. 2118 cod. civ. - Risoluzione del rapporto - Consenso della parte non recedente - Necessità - Esclusione - Obbligo della parte recedente di corrispondere in favore dell'altra l'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di recesso "ad nutum" dal rapporto di lavoro, nella ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, senza preavviso, il rapporto si risolve immediatamente, non facendo riferimento l'art. 2118 cod. civ. alla necessità del consenso della parte non recedente per addivenire alla cessazione del rapporto, ma stabilendo solo l'obbligo della parte recedente di corrispondere in favore dell'altra indennità sostitutiva del preavviso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)