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Sez. L, Sentenza n. 11094 del 15/05/2007 (Rv. 596795 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Recesso con preavviso - Art. 2118 cod. civ. - Indennità sostitutiva del preavviso - Contenuto - Importo della retribuzione spettatante per il periodo di preavviso comprensivo degli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596795-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Il contenuto dell'obbligazione prevista per la parte recedente dall'art. 2118 cod.civ, di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell'indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità supplementare per i dirigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)