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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7543 del 31/03/2011 (Rv. 617434 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. - Requisiti - Proposizione della domanda in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617434-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)