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Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 12/06/1973 (Rv. 364601 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MOMENTO PRECLUSIVO - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364601-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MOMENTO PRECLUSIVO - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - INAMMISSIBILITA.*

Secondo il preciso disposto dell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ l'Estinzione, pur operando di diritto, puo essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra istanza o difesa, nel grado in cui l'Estinzione si e verificata. Pertanto, non puo essere eccepita in appello l'Estinzione verificatasi in primo grado, neppure dalla parte rimasta contumace in primo grado. (Conf 174/69, mass n 338096; 2134/67, mass n 329265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)