Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018 (Rv. 647990 - 02)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Sanzioni amministrative - Opposizione - Connessione obiettiva tra esistenza del reato e accertamento della violazione amministrativa - Art. 24, l. n. 689 del 1981 - Conseguenze - Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa - Sussistenza - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione - Ammissibilità - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
In tema di sanzioni amministrative, allorché il giudice civile, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)