diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1432 del 17/05/1974 (Rv. 369519 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369519-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento in ordine ad una determinata manifestazione di volonta al fine di stabilire se contenga il riconoscimento dell'altrui diritto, con conseguente effetto di interrompere il corso della prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto di Competenza del giudice del merito e quindi non censurabile nel giudizio di Cassazione, ove sia sorretto da adeguata motivazione, priva di errori logico-giuridici. (Conf 2241'72, mass n 359545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)