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Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 22/04/1977 (Rv. 385217 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO ILLIQUIDO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385217-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO ILLIQUIDO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*

Il riconoscimento di un debito illiquido vale ad interrompere il corso della prescrizione del diritto del creditore quando non sussistono dubbi sul rapporto a cui il soggetto ha inteso riferirsi con la sua dichiarazione ricognitiva. (V 1432/74, mass n 369519; (V 316/74, mass n 367972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)