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Sez. 6, Sentenza n. 61 del 16/01/1995 Cc. (dep. 21/02/1995) Rv. 200890 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Termine | Termine di venti giorni per la decisione - Termine perentorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200890-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Termine

In materia di appello "de libertate" il termine di venti giorni previsto per la decisione dall'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen. ha natura non ordinatoria ma perentoria. Da un lato, infatti, manca una previsione simile a quella dell'art. 309, decimo comma, dello stesso codice; dall'altro lato, sotto il profilo sistematico non è ammesso ricorrere a procedimenti analogici, sia perché ogni sanzione di decadenza è soggetta al principio di tassatività, sia perché trattandosi di impugnazione esperibile da entrambe le parti si dovrebbe immaginare tanto una norma che colpisca di inefficacia la misura coercitiva, quanto che commini la consunzione del potere di controllo. Il che verrebbe paradossalmente a ritorcersi sull'imputato, quando l'appello sia stato da lui promosso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)