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Sez. 1, Sentenza n. 5164 del 11/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206036 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia dell'ordinanza per omessa decisione nel termine sull'istanza di riesame - Caducazione automatica per inosservanza del termine di cui all'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206036-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

La perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva di misura cautelare personale è prevista dal decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'ipotesi di decisione, non nel termine prescritto, sull'impugnazione relativa al provvedimento genetico, e quindi in sede di riesame. In ogni altro caso il mezzo di impugnazione è l'appello, e poiché il secondo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., nel richiamare l'applicabilità di disposizioni contenute nell'articolo precedente, non fa alcun riferimento né al quinto, né al decimo comma di quest'ultima norma, non può ricollegarsi alcuna sanzione processuale al mancato rispetto del termine - di natura ordinatoria - di venti giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti previsto nel citato secondo comma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)