Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 06/12/1989 (Rv. 464494 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ - FATTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA IMPERATIVE ED INDEROGABILI - GIUSTIFICAZIONE COME RITORSIONE E REAZIONE AL COMPORTAMENTO DELL'ALTRO CONIUGE - INAMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ - FATTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA IMPERATIVE ED INDEROGABILI - GIUSTIFICAZIONE COME RITORSIONE E REAZIONE AL COMPORTAMENTO DELL'ALTRO CONIUGE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di addebitabilità della separazione personale, allorché i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscono violazioni di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere. (Conf 6256/87, mass n 454541; (Conf 7163/83, mass n 431770; (Conf 176/82, mass n 417860).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)