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Sez. 2, Sentenza n. 3834 del 06/06/1983 (Rv. 428755 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA CON L'ATTO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428755-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA CON L'ATTO D'APPELLO.*

La compensazione dà luogo ad un'eccezione in senso proprio, la quale, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., può essere proposta per la prima volta con l'atto di appello, che segna i limiti del dedotto nel giudizio di secondo grado. (Conf 6394/81, mass n 417192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)