Sez. 3, Sentenza n. 19652 del 07/10/2005 (Rv. 584280 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo a risoluzione di contestazione sul rendiconto presentato dal custode - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 cod. proc. civ., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)