Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 26/06/1980 (Rv. 407918 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO - CONTESTAZIONI - ORDINANZA DEFINITORIA DI ESSE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO - CONTESTAZIONI - ORDINANZA DEFINITORIA DI ESSE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 593 cod proc civ, risolve, applicando le Disposizioni degli artt 263 e segg dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dallo amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, e ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)