Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 19/02/2009 (Rv. 606665 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Enti locali - Impegni e spese - Violazione delle regole per l'affidamento degli incarichi - Responsabilità diretta dell'amministratore o del funzionario Sussistenza - Condizioni - Mansioni formalmente assegnate - Irrilevanza - Riferimento alle mansioni concretamente svolte - Necessità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, la responsabilità diretta e personale dell'amministratore o funzionario per gli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili (nella specie prevista dall'art. 23 del decreto-legge 3 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile "ratione temporis"), non è ancorata semplicemente alla qualifica formalmente attribuita al dipendente, ma deve essere riferita alle mansioni concretamente assegnate ed alle funzioni effettivamente svolte nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente e sussiste, quindi, sia in capo a coloro che materialmente hanno collaborato a che le prestazioni fossero fruibili, sia in capo a coloro che, avendo il diritto-dovere di controllare, hanno consentito, attraverso omissioni, che l'azione fosse portata a compimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)