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Sez. 1, Sentenza n. 10700 del 10/05/2007 (Rv. 599861 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Crediti di privati derivanti da contratti di fornitura - Contratto concluso con un comune - Art. 23 legge n. 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o il funzionario comunale - Azione del privato per il pagamento della prestazione eseguita - Giudicato relativo a precedente sentenza di esclusione della responsabilità del Comune - Opponibilità al privato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599861-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

Se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, comma terzo, della legge 24 aprile 1989 n. 144, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore che ne ha consentito l'instaurazione, sicchè il rapporto di immedesimazione organica di quest'ultimo con l'amministrazione di appartenenza si scinde "ex lege" ponendolo in posizione di terzietà rispetto alla stessa. Ne consegue che non è opponibile alla domanda di pagamento della prestazione eseguita in adempimento del contratto di fornitura proposta dal privato nei confronti di detto amministratore il giudicato formatosi in relazione a precedente sentenza che ha ritenuto non obbligato il Comune nei confronti del privato.

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1989 num. 144 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)