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Sez. 2, Sentenza n. 6004 del 12/11/1981 (Rv. 416792 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE - DIRITTO DEI COMMERCIANTI RELATIVAMENTE AL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE - PRESCRIZIONE ANNUALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416792-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE - DIRITTO DEI COMMERCIANTI RELATIVAMENTE AL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE - PRESCRIZIONE ANNUALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955 n. 5 cod. civ.) si applica solo nel caso in cui le merci acquistate siano destinate all'uso dell'acquirente o della sua famiglia, sicché essa non può operare quando la merce acquistata (nella specie: attrezzo agricolo), pur non costituendo oggetto di ulteriore vendita, sia però destinata ad attività produttiva. (V 6101/78, mass n 395919; (V 3851/77, mass n 387523; (V 1742/77, mass n 385461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)