Sez. L, Sentenza n. 452 del 18/01/1983 (Rv. 425241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA COLLETTIVA DI TALI INDENNITÀ IN MODO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA COLLETTIVA DI TALI INDENNITÀ IN MODO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Le parti stipulanti il contratto collettivo di lavoro hanno il potere di disciplinare il trattamento economico di fine rapporto in modo diverso da quello stabilito, in via generale, dal codice civile e più confacente alle specifiche situazioni prese in considerazione, a condizione che tale disciplina assicuri un risultato globale più favorevole rispetto a quello ottenibile con la corretta adozione del principio di proporzionalità (retributiva e temporale) di cui all'art. 2120 cod. civ. e del principio di onnicomprensività di cui al successivo articolo 2121. (Conf 4465/81, mass n 415172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)