Sez. 2, Sentenza n. 5892 del 12/12/1978 (Rv. 395715 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - SOSPENSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSA DALL'INTIMATO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - SOSPENSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSA DALL'INTIMATO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La domanda di risarcimento di danni proposta dalla parte che, per provvedimento del giudice, abbia dovuto sospendere una costruzione a seguito di un'Azione per denuncia di nuova opera contro di essa promossa, va esaminata non gia in base al precetto del neminem laedere dettato dall'art 2043 cod civ, bensi alla luce del secondo comma dell'art 96 cod proc civ, il quale addossa all'agente, per gli Atti esecutivi o cautelari promossi senza legittimo fondamento, una responsabilita, anche a titolo di colpa lieve, in quanto tali Atti, per la loro natura, proiettano i loro effetti fuori dell'ambito del rapporto processuale. (Conf 3387/72, mass n 361241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)