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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983 (Rv. 425282 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - SPECIALITÀ RISPETTO A QUELLA ORDINARIA EX ART. 2043 COD. CIV. - CONCORSO ANCHE ALTERNATIVO DEI DUE TIPI DI RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425282-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - SPECIALITÀ RISPETTO A QUELLA ORDINARIA EX ART. 2043 COD. CIV. - CONCORSO ANCHE ALTERNATIVO DEI DUE TIPI DI RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 96 cod. proc. civ. si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nel menzionato art. 96, né è configurabile un concorso, anche alternativo, dei due tipi di responsabilità. (V 3694/81, mass n 414333; (V 1891/81, mass n 412575; (V 5892/78, mass n 395715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)