Sez. L, Sentenza n. 2360 del 07/02/2004 (Rv. 569963 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Applicabilità della disciplina di diritto comune - Conseguenze - Personale della ex quarta categoria - Inquadramento nell'area operativa anziché nell'area di base - Clausola dell'accordo integrativo aziendale prevedente la necessità di superare un giudizio di idoneità - Nullità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Con riferimento al rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, soggetto alla disciplina del diritto comune, non può considerarsi nulla, per contrasto con l'art. 2103 cod. civ., la clausola contenuta nell'accordo integrativo aziendale del 23 maggio 1995, che richiede, ai fini dell'inquadramento di un dipendente (già inserito nella ex quarta categoria) nell'area operativa, professionalmente più elevata, anziché nell'area di base, il superamento di un giudizio di idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area operativa, non essendo previsto un principio di parità di trattamento in materia di attribuzione di qualifiche, e non potendo considerarsi discriminatoria la clausola che, inquadrando in un'unica qualifica lavoratori provenienti da categorie diverse, richieda a quelli che provengono da un livello di professionalità più basso il requisito di una piena fungibilità nelle mansioni previste nel nuovo inquadramento, in modo da assicurarsi la possibilità di coprire con il personale proveniente da diversi inquadramenti tutti i profili dell'area operativa in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)